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51-Procedimento sommario: l'alternativa al giudizio monocraticoTale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica (art. 702-bis). La trattazione è deformalizzata (art. 702-ter). Il procedimento si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti della cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c. (e dunque farà stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), qualora non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 702-quater).
ARTICOLO 52-MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC
L'articolo 52, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Comma 1-Ctu, limiti agli incariciIl comma 1 modifica l'art. 23, ponendo un tetto alla percentuale degli incarichi affidabili dagli uffici giudiziari ad uno stesso consulente tecnico.
Comma 2-Calendario del processoIl comma 2 aggiunge l'art. 81-bis che disciplina il calendario del processo, fissato dal giudice quando provvede sulle richieste istruttorie e recante l'indicazione delle udienze e degli incombenti che verranno espletati.
Comma 3-Modello di testimonianza scrittaIl comma 3 introduce l'art. 103-bis che disciplina il modello di testimonianza scritta richiamato dal nuovo art. 257-bis c.p.c. (a sua volta introdotto dall'art. 46, comma 8, del disegno di legge in esame).
Comma 4-ProveIl comma 4 modifica l'art. 104, prevedendo che la decadenza dalla prova in caso di mancata intimazione ai testimoni possa essere disposta anche d'ufficio.
Comma 5-Forma e contenuto della sentenzaIl comma 5, novellando il primo comma dell'art. 118, limita l'estensione della motivazione della sentenza.
Comma 6-Limite alle speseIl comma 6, novellando l'art. 152, introduce un limite alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali.
Comma 7-Incompatibilità nel procedimento esecutivoIl comma 7, infine, introduce un nuovo art. 186-bis, secondo il quale i giudizi di opposizione in materia esecutiva sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
VARI-ALTRE NORME
Articolo 53-Cause di risarcimento per incidenti stradali: no al rito del lavoroL'articolo 53, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, abroga l'art. 3 della legge 102/2006, che assoggetta al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali.
Articolo 54-Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civiliL'articolo 54, che ha subìto solo modifiche di coordinamento formale alla Camera dei deputati, reca una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Ai fini di tale semplificazione si prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega, la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto dall'art. 51 del disegno di legge in esame) e si dispone inoltre la soppressione del rito societario di cui al decreto legislativo 5/2003.
Articolo 55-Notificazione a cura dell'Avvocatura dello StatoL'articolo 55, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato, alla quale riconosce la possibilità di avvalersi delle modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.
Articolo 56-Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudizialiL'articolo 56, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/1981, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto di fissazione udienza equivalga alla notifica degli stessi (comma 1) e che il limite alla presentazione di nuove domande di cui all'art. 11 della legge 222/1984 si applichi anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità, comunque denominati, spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo (comma 2).
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